Collare GPS durante la caccia: cosa cambia con il decreto

Dal 10 luglio 2026, il collare GPS dei vostri cani è autorizzato durante l'azione di caccia. Il testo è passato quasi inosservato, al punto che alcuni cacciatori avevano rivenduto la loro attrezzatura sulla base di un parere ormai superato. Ecco cosa dice esattamente il decreto, e cosa non cambia.
A un mese dall'apertura generale — fissata al 13 settembre in diversi dipartimenti, al 20 settembre altrove — la domanda torna in ogni squadra: si possono seguire i propri cani sullo schermo durante l'azione? La risposta è cambiata quest'estate. Un decreto pubblicato in pieno mese di luglio ha riscritto un testo del 1986 che molti non avevano mai letto attentamente.

Prima del 10 luglio 2026: un testo del 1986 e molta confusione
Il quadro applicabile fino a quest'estate era l'articolo 7 del decreto del 1° agosto 1986. Questo testo disciplina i mezzi di assistenza elettronica ammessi nella caccia, e funziona secondo una logica di lista tassativa: ciò che non vi figura non è autorizzato. I dispositivi di localizzazione dei cani vi figuravano effettivamente, ma accompagnati da una restrizione chiara: il loro impiego era limitato al dopo-caccia. Il collare serviva quindi ufficialmente a ritrovare un cane rimasto nel bosco una volta terminata l'azione, non a seguirne la progressione durante la stessa.
Uno scarto rispetto alla pratica
Sul campo, questa lettura era insostenibile. Un conduttore che lascia lavorare i suoi cani non consulta lo schermo “dopo”: lo consulta per sapere dove sono, se si avvicinano a una strada, se escono dal territorio, se si immobilizzano. La restrizione trasformava uno strumento di sicurezza in uno strumento di constatazione.
La confusione che ne derivava è documentata. Nei forum specializzati, l'argomento ha occupato intere discussioni, e l'effetto più eloquente è questo: dei cacciatori hanno semplicemente rivenduto il loro collare GPS dopo aver ricevuto in tal senso un parere dalla loro federazione dipartimentale. Materiale acquistato per la sicurezza dei cani, accantonato per prudenza giuridica.
Questa preoccupazione non è un dettaglio. La perdita di un cane è una paura strutturale dell'ambiente venatorio: il thread di segnalazione di smarrimento o furto di Passion La Chasse, aperto dal 2021, totalizza da solo 331 risposte e 21.275 visualizzazioni. Dall'esterno si misura male cosa rappresenti un cane che non torna.
Cosa dice esattamente il decreto del 25 giugno 2026
Il testo è breve e il suo effetto è netto.
- Firma: decreto del 25 giugno 2026.
- Pubblicazione: Journal officiel del 9 luglio 2026.
- Entrata in vigore: 10 luglio 2026.
- Portata: modifica l'articolo 7 del decreto del 1° agosto 1986 e sopprime la restrizione che limitava i dispositivi di localizzazione dei cani al dopo-caccia.
Conseguenza diretta: il collare GPS durante la caccia è ormai autorizzato. Il monitoraggio in tempo reale dei vostri cani durante l'azione non è più una zona grigia, è il diritto comune. Non è richiesta alcuna procedura, alcuna dichiarazione, alcuna autorizzazione prefettizia, poiché la restrizione è stata semplicemente rimossa dal testo.
Due precisazioni utili per evitare equivoci. Anzitutto, il testo riguarda i dispositivi di localizzazione dei cani, cioè il monitoraggio dei vostri stessi animali: non apre a nient'altro. Inoltre, questo decreto ministeriale si applica su tutto il territorio, ma non sopprime né i decreti prefettizi, né i regolamenti interni delle ACCA, che possono fissare proprie regole organizzative. Il riflesso resta lo stesso: verificare cosa dice il vostro dipartimento.
Fonte: decreto del 25 giugno 2026 su Légifrance
Il secondo cambiamento, ancora meno commentato: i walkie-talkie
Lo stesso decreto contiene una seconda evoluzione, rimasta nell'ombra della prima nonostante riguardi molti più praticanti.
Fino al 9 luglio 2026, gli apparati ricetrasmittenti radiotelefonici — i walkie-talkie — erano ammessi solo in un quadro ristretto: la caccia collettiva alla selvaggina grossa e le operazioni di regolazione del cinghiale. Un praticante nella piccola caccia, nella caccia individuale o in modalità collettiva al di fuori della selvaggina grossa era fuori quadro se portava con sé una radio.
Dal 10 luglio 2026, gli apparati ricetrasmittenti radiotelefonici sono estesi a tutte le modalità di caccia.
Si tratta di un allineamento atteso, e soprattutto di un guadagno in sicurezza: la radio serve ad annunciare una posizione, a segnalare una presenza, a coordinare uno spostamento, ad avvisare in caso di incidente.
Fonte: FDC 13 — modifiche al decreto del 1986 effettive dal 10/07/2026
Cosa non cambia: il termico resta vietato durante l'azione di caccia
Questo è il punto da ricordare, ed è quello che più spesso viene frainteso.
Gli imager termici non sono autorizzati durante l'azione di caccia. Non figurano nella lista tassativa dei mezzi di assistenza elettronica dell'articolo 7, e il decreto del 25 giugno 2026 non li ha aggiunti. Poiché la logica del testo è quella di una lista chiusa, l'assenza equivale a divieto.
Il malinteso nasce altrove: questi apparecchi sono in libera vendita. Si trovano in negozio come online, senza la minima formalità. Molti ne deducono, in buona fede, che il loro utilizzo durante l'azione di caccia sia ovvio. Non è così, e l'allentamento di luglio non deve essere letto come un segnale generale di apertura verso l'elettronica: riguarda la localizzazione dei cani e la radio, non la visione.
Uno stesso decreto ha quindi ampliato due usi e lasciato il terzo esattamente dov'era.
Fonte: FDC 14 — apparecchi di visione termica, quali utilizzi?
Prima / dopo il 10 luglio 2026: il riepilogo
| Dispositivo | Fino al 9 luglio 2026 | Dal 10 luglio 2026 |
|---|---|---|
| Collare di localizzazione del cane | Autorizzato solo dopo l'azione di caccia | Autorizzato durante l'azione di caccia |
| Apparato ricetrasmittente radiotelefonico (walkie-talkie) | Riservato alla caccia collettiva alla selvaggina grossa e alle operazioni di regolazione del cinghiale | Esteso a tutte le modalità di caccia |
| Imager termico | Non elencato all'articolo 7, quindi vietato durante l'azione di caccia | Invariato: sempre vietato durante l'azione di caccia |
| Base giuridica | Articolo 7 del decreto del 1° agosto 1986 | Articolo 7 modificato dal decreto del 25 giugno 2026 (JO del 9 luglio) |
Una sola riga di questa tabella non è cambiata: quella del termico.
L'attrezzatura: Pack GPS Chasse TR DOG V2 + Collier — 549 €
Un cambiamento di regola non rende un equipaggiamento indispensabile. Elimina semplicemente l'ostacolo che scoraggiava chi esitava. Se fate parte di quelli che avevano rinunciato al monitoraggio, o di quelli che ripartono da un materiale invecchiato, ecco cosa proponiamo.
Il Pack GPS Chasse TR DOG V2 + Collier è a 549 € (invece di 639 €). Associa la centrale di monitoraggio multi-cane e un collare, in doppia tecnologia VHF + 4G.
Tre vantaggi concreti:
- Un monitoraggio utilizzabile durante l'azione, ciò che il quadro normativo autorizza ormai esplicitamente: posizione, spostamento, arresto.
- Due canali anziché uno: la VHF non dipende da alcun operatore, la 4G subentra dove la copertura esiste.
- 4G, non 2G: l'Arcep censiva a fine marzo 2026 ancora 2 milioni di carte SIM attive in terminali solo 2G, e cita espressamente i tracker GPS tra gli oggetti connessi minacciati. Orange spegne la 2G per ondate dipartimentali tra il 22 settembre e il 20 ottobre 2026.
Siamo onesti su ciò che questo pack non fa. Non elimina né i limiti fisici della VHF in rilievo marcato, né le zone senza copertura mobile: un collare non sostituisce né la conoscenza del territorio, né un punto alto ben scelto. E non dispensa dal verificare le regole dipartimentali.
Se equipaggiate già più cani e vi manca un dispositivo, il Collier GPS TR DOG V2 da solo è a 229 € (invece di 279 €).
In sintesi, prima dell'apertura
Il collare durante l'azione: autorizzato. La radio: aperta a tutte le modalità. Il termico: sempre vietato. Un solo decreto, tre righe da ricordare, e un mese davanti a voi per rimettere in ordine l'attrezzatura. Per la parte tecnica, leggete poi Portée VHF : pourquoi vous perdez vos chiens à 500 m — la legalità non serve a nulla senza segnale.
Fonti
- Arrêté du 25 juin 2026 — Légifrance (JO du 9 juillet 2026)
- FDC 13 — modifications de l'arrêté de 1986 effectives à partir du 10/07/2026
- FDC 14 — appareils de vision thermique : quelles utilisations ?
- Fil de discussion « collier GPS » — chasse.forumactif.com
- Fil « perte ou vol d'un chien » — chasse.forumactif.com
- Arcep — extinction des réseaux 2G et 3G
- Orange — arrêt de la 2G et de la 3G


